Articolo 2745 del Codice civile

Art. 2745.

(Fondamento del privilegio).

Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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