Articolo 1671 del Codice civile
Art. 1671.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e' stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e' stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.