Articolo 1671 del Codice civile

Art. 1671.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e' stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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