Articolo 477 del Codice civile
Art. 477.
(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.
(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.