Articolo 1298 del Codice civile

Art. 1298.

(Rapporti interni tra debitori o creditori solidali).

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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