Articolo 1461 del Codice civile

Art. 1461.

(Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti).

Ciascun contraente puo' sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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