Articolo 2226 del Codice civile

Art. 2226.

(Difformita' e vizi dell'opera).

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilita' per difformita' o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purche' in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformita' e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformita' o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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