Articolo 1075 del Codice civile
Art. 1075.
(Esercizio limitato della servitu').
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
(Esercizio limitato della servitu').
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-04-23, n. 201300148Provvedimento:Leggi di più...- concessione edilizia·
- conformità urbanistica·
- demolizione opere abusive·
- eccesso di potere·
- inibitoria di turbativa proprietà·
- onere della prova·
- ordinanza sindacale·
- principio di ragione sufficiente·
- procedimento amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- servitù coattiva·
- violazione di legge