Articolo 1075 del Codice civile
Art. 1075.
(Esercizio limitato della servitu').
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
(Esercizio limitato della servitu').
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.