Articolo 2942 del Codice civile

Art. 2942.

(Sospensione per la condizione del titolare).

La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita' di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita';
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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