Articolo 568 del Codice civile

Art. 568.

(Successione dei genitori).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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