Articolo 1422 del Codice civile
Art. 1422.
(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.