Articolo 924 del Codice civile

Art. 924.

(Sciami di api).

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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