Articolo 924 del Codice civile
Art. 924.
(Sciami di api).
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
(Sciami di api).
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-16, n. 202401569Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 c.c.·
- art. 2051 c.c.·
- bilanciamento di interessi·
- commissariamento·
- costi straordinari·
- diritti autodeterminati·
- diritti eterodeterminati·
- diritti soggettivi·
- diritto amministrativo·
- emergenza rifiuti in Campania·
- errori scusabili·
- gestione dei rifiuti·
- indennizzo·
- interpretazione analogica·
- prescrizione delle azioni·
- principio del divieto di nova in appello·
- responsabilità da atto lecito·
- responsabilità da fatto illecito·
- responsabilità dell'amministrazione
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-06-24, n. 202200124Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento ordinanza di rimozione opere abusive·
- Compensazione spese·
- Eccesso di potere·
- Estinzione del giudizio·
- Illogicità manifesta·
- Notifica atto amministrativo·
- Opera precaria vs. stabile·
- Rinuncia al ricorso·
- Violazione art. 3 L. 241/1990·
- Violazione art. 97 Cost.