Articolo 930 del Codice civile

Art. 930.

(Premio dovuto al ritrovatore).

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu' e' solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e' fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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