Articolo 2453 del Codice civile

Art. 2453.

(( (Denominazione sociale).))((La denominazione della societa' e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

Sentenze10

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi