Articolo 1001 del Codice civile

Art. 1001.

(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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