Articolo 1001 del Codice civile
Art. 1001.
(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-03-31, n. 202202364Provvedimento:Leggi di più...- affidamento ingenerato·
- discretionary power della pubblica amministrazione·
- giurisprudenza amministrativa·
- imposizione del vincolo·
- interesse particolarmente importante·
- modifica della destinazione d'uso·
- obblighi dell'usufruttuario·
- omessa integrazione del contraddittorio procedimentale·
- proporzionalità del vincolo·
- riforma della sentenza TAR·
- sospensione dei lavori·
- tutela conservativa·
- tutela del patrimonio storico-artistico·
- urgenza del provvedimento·
- valutazione storico-artistica·
- vincolo storico-artistico
4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-10-14, n. 201901577Provvedimento:Leggi di più...- annullamento permesso di costruire·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese processuali·
- diritti dei terzi·
- eccesso di potere·
- legittimazione a richiedere sanatoria·
- permesso di costruire in sanatoria·
- principi di buona amministrazione·
- procedimento amministrativo·
- revoca in autotutela·
- usufrutto e proprietà·
- violazione art. 7 e 8 L. 241/1990·
- violazione art. 981 e 1001 c.c.