Articolo 108 del Codice civile
Art. 108.
(Inapponibilita' di termini e condizioni).
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo' essere sottoposta ne' a termine ne' a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non puo' procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio' nonostante il matrimonio e' celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
(Inapponibilita' di termini e condizioni).
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo' essere sottoposta ne' a termine ne' a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non puo' procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio' nonostante il matrimonio e' celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-16, n. 202407603Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- buoni pasto·
- costo della manodopera·
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa·
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- indennità di lavoro domenicale e notturno·
- lavoro straordinario·
- oneri contributivi INPS e INAIL·
- soste·
- valutazione di anomalia dell'offerta
5. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-06-15, n. 202201698Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 108 d.lgs. n. 50/2016·
- autotutela amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- illegittimità derivata·
- proroga tecnica·
- risoluzione contrattuale·
- segnalazione ANAC·
- spese di giudizio·
- tutela interesse pubblico