Articolo 1822 del Codice civile

Art. 1822.

(Promessa di mutuo).

Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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