Articolo 1454 del Codice civile

Art. 1454.

(Diffida ad adempiere).

Alla parte inadempiente l'altra puo' intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendera' senz'altro risoluto.

Il termine non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risoluto di diritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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