Articolo 816 del Codice civile

Art. 816.

(Universalita' di mobili).

E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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