Articolo 816 del Codice civile
Art. 816.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.