Articolo 1809 del Codice civile

Art. 1809.

(Restituzione).

Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e' servito in conformita' del contratto.

Se pero', durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi puo' esigerne la restituzione immediata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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