Articolo 2487 del Codice civile

Art. 2487.

(( (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione).))((Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia gia' provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perche' deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa';
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

Sentenze96


  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-11, n. 202300365
    Provvedimento:
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    • art. 1453 c.c.·
    • compensazione delle spese·
    • concessione di terre demaniali·
    • diritto amministrativo·
    • imputabilità dell'inadempimento·
    • inadempimento contrattuale·
    • liquidazione volontaria della società·
    • par condicio creditorum·
    • principi di efficienza, efficacia ed economicità·
    • procedura concorsuale·
    • responsabilità del liquidatore·
    • risarcimento danni·
    • risoluzione contrattuale·
    • sospensione delle azioni esecutive

  • 4. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400285
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 84 e 85 del d.lgs. n. 159/2011·
    • discrezionalità del Prefetto·
    • giurisprudenza in materia di interdittive antimafia·
    • interdittiva antimafia·
    • ottemperanza delle sentenze amministrative·
    • principio di probabilità nel giudizio antimafia·
    • sindacato giurisdizionale sulle interdittive antimafia·
    • spese di lite·
    • stato di liquidazione della società·
    • violazione del giudicato

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-06, n. 202402199
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    • art. 113-ter TUB·
    • art. 2484 c.c.·
    • art. 80 TUB·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto di difesa delle imprese·
    • disciplina di favore per le start-up innovative·
    • eccesso di potere·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • liquidazione volontaria·
    • perdite patrimoniali·
    • principio di giusto procedimento amministrativo·
    • proporzionalità nella motivazione degli atti amministrativi·
    • regime di vigilanza prudenziale·
    • revoca autorizzazione istituto di pagamento·
    • sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa·
    • start-up innovative·
    • tutela degli interessi pubblici·
    • tutela dei creditori
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