Articolo 934 del Codice civile

Art. 934.

(Opere fatte sopra o sotto il suolo).

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto e' disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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