Articolo 653 del Codice civile

Art. 653.

(Legato di cosa genericamente determinata).

E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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