Articolo 2098 del Codice civile

Art. 2098.

(Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori).

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro puo' essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento e' proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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