Articolo 1023 del Codice civile
Art. 1023.
(Ambito della famiglia).
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona non avesse contratto matrimonio. ((Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.))Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
(Ambito della famiglia).
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona non avesse contratto matrimonio. ((Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.))Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
1. TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-07-19, n. 202400878Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- concessione demaniale·
- concessione di cappelle gentilizie·
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio·
- diritti e obblighi del concessionario·
- diritto amministrativo·
- diritto di sepolcro·
- disconoscimento di autenticità di dichiarazioni sostitutive·
- eccesso di potere·
- polizia mortuaria·
- regolamento di polizia mortuaria·
- silenzio-rifiuto·
- tutela dei beni demaniali·
- usucapione di sepolture
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-14, n. 202204847Provvedimento:Leggi di più...- contraddittorio processuale·
- decreto ingiuntivo·
- diritto di difesa·
- giudizio di cognizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giusti motivi per compensazione delle spese di lite·
- obbligazioni solidali·
- onere della prova·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- regresso nei confronti del condebitore solidale·
- validità della notifica