Articolo 277 del Codice civile

Art. 277.

(Effetti della sentenza).

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

((Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

Sentenze16

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