Articolo 277 del Codice civile
Art. 277.
(Effetti della sentenza).
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
((Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui))
(Effetti della sentenza).
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
((Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui))