Articolo 277 del Codice civile
Art. 277.
(Effetti della sentenza).
La sentenza che dichiara la filiazione ((...))produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,))il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
(Effetti della sentenza).
La sentenza che dichiara la filiazione ((...))produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,))il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.