Articolo 2700 del Codice civile

Art. 2700.

(Efficacia dell'atto pubblico).

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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