Articolo 405 del Codice civile
Art. 405.
(( (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita'). ))((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.))
(( (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita'). ))((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.))
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2010, n. 13459Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - rel. Primo Presidente f.f. - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 24737-2009 proposto da: C.M. ((omesso) ), elettivamente 2010 domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso lo studio degli avvocati ANNECCHINO MARCO, COSTANTINO GIORGIO, MANGONE EUGENIO, che lo rappresentano e difendono, …Leggi di più...
3. Trib. Terni, sentenza 19/02/2024, n. 123Provvedimento: RG 1815/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica VELLETTI Presidente rel. dott.ssa Marzia DI BARI Giudice dott.ssa Luciana NICOLI' Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1815 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente tra ON LB, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CASAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per procura in atti; ricorrente E ON SA, nata a [...] il [...], residente in [...]; interdicenda contumace …Leggi di più...
4. Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 3184Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati: 1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente 2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore 3) Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3592 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti, TRA LA DO, nato a [...] il [...], codice fiscale [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Laudando ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in A cerra (NA) alla …Leggi di più...
5. Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 6Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Martino CASAVOLA Presidente Patrizia NIGRI Giudice Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5563 del R.G. 2023, avente ad oggetto: Interdizione (COLLEGIO), T R A SO DR, rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO DANIELE, come da mandato in atti, RICORRENTE E AN AB e AN RI, rappresentati e difesi dall' avv. FABRIZIO DEL VECCHIO, come da mandato in atti RESISTENTI E SO PP, nato in [...] il [...], e residente in [...] …Leggi di più...