Articolo 1295 del Codice civile
Art. 1295.
(Divisibilita' tra gli eredi).
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
(Divisibilita' tra gli eredi).
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202303025Provvedimento:Leggi di più...- annullamento sanzione amministrativa·
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