Articolo 51 del Codice civile

Art. 51.

((Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.))((Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

Sentenze185

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