Articolo 2710 del Codice civile

Art. 2710.

(Efficacia probatoria tra imprenditori).

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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