Articolo 1668 del Codice civile

Art. 1668.

(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).

Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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