Articolo 1668 del Codice civile
Art. 1668.
(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).
Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del contratto.
(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).
Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del contratto.