Articolo 2115 del Codice civile
Art. 2115.
(Contribuzioni).
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
(Contribuzioni).
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.