Articolo 533 del Codice civile

Art. 533.

(Nozione).

L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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