Articolo 2238 del Codice civile

Art. 2238.

(Rinvio).

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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