Articolo 1573 del Codice civile

Art. 1573.

(Durata della locazione).

Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo' stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo piu' lungo o in perpetuo, e' ridotta al termine suddetto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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