Articolo 2406 del Codice civile
Art. 2406.
(( (Omissioni degli amministratori).))((In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.))
(( (Omissioni degli amministratori).))((In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.))
4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-04-27, n. 202100887Provvedimento:Leggi di più...- approvazione del bilancio consuntivo·
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- art. 84 c.p.a.·
- carenza di interesse·
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- eccezione di difetto di giurisdizione·
- improcedibilità del ricorso·
- nomina degli organi di un ente pubblico·
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- principio dispositivo nel processo amministrativo·
- principio di trasparenza amministrativa·
- rinuncia al ricorso·
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