Articolo 2117 del Codice civile

Art. 2117.

(Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza).

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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