Articolo 734 del Codice civile
Art. 734.
(Divisione fatta dal testatore).
Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.
(Divisione fatta dal testatore).
Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.
1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202201227Provvedimento:Leggi di più...- art. 2943 c.c.·
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