Articolo 2126 del Codice civile

Art. 2126.

(Prestazione di fatto con violazione di legge).

La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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