Articolo 2322 del Codice civile

Art. 2322.

(Trasferimento della quota).

La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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