Articolo 2322 del Codice civile
Art. 2322.
(Trasferimento della quota).
La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
(Trasferimento della quota).
La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202406347Provvedimento:Leggi di più...- art. 12, comma 4, legge 2 aprile 1968, n. 475·
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2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202403920Provvedimento:Leggi di più...- annullamento verbale di concorso·
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4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-06-04, n. 201903745Provvedimento:Leggi di più...- attività di somministrazione alimenti e bevande·
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