Articolo 926 del Codice civile
Art. 926.
(Migrazione di colombi, conigli e pesci).
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
(Migrazione di colombi, conigli e pesci).
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Sentenze • 1
1. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2011-04-18, n. 201100986Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione della proprietà·
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