Articolo 926 del Codice civile

Art. 926.

(Migrazione di colombi, conigli e pesci).

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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