Articolo 926 del Codice civile

Art. 926.

(Migrazione di colombi, conigli e pesci).

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2011-04-18, n. 201100986
    Provvedimento:
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    • acquisizione della proprietà·
    • annullamento ordinanza·
    • eccesso di potere·
    • inconvenienti igienico sanitari·
    • manutenzione immobili·
    • ordinanza sindacale·
    • pericolosità delle prescrizioni·
    • piccioni·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • regolamento locale di igiene·
    • salute pubblica·
    • sanzioni amministrative·
    • violazione art. 7 e 8 L. 241/90
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