Articolo 2043 del Codice civile
Art. 2043.
(Risarcimento per fatto illecito).
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
(Risarcimento per fatto illecito).
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.