Articolo 1936 del Codice civile

Art. 1936.

(Nozione).

E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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