Articolo 2821 del Codice civile

Art. 2821.

(Concessione d'ipoteca).

L'ipoteca puo' essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita'.

Non puo' essere concessa per testamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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