Articolo 2614 del Codice civile

Art. 2614.

(Fondo consortile).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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